Preme sottolineare, in primo luogo, che la materia inerente il settore agricolo è di spettanza del Ministero delle politiche agricole, pertanto questa procedura si limita a dare indicazioni relativamente agli aspetti commerciali strettamente connessi con la materia di propria competenza e la relativa normativa.
Al riguardo si premette che il settore dell’attività di vendita svolta da parte dei produttori agricoli è oggi regolamentato dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 .
Definizione di Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita almeno una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali s’intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Sono considerate connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impegnate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Attività di vendita
Ai sensi dell’ Art. 4 D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 , gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende e anche i prodotti derivati (cioè ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa), purché siano osservate le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.
Alla vendita diretta disciplinata dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 purchè l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente non sia superiore ai limiti indicati nell’ Art. 4 D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i..
L’ Art. 4 D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 , come modificato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 , presenta le modalità per l’esercizio delle attività di vendita:
- la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune/SUAP del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione;
- per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata all’interno di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività;
- qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata Comune/SUAP in cui si intende esercitare la vendita;
- per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’ Art. 28 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ;
qualora i Comuni abbiano istituito "Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche" ai sensi della L.R. 30 aprile 2012 n. 19 dovranno essere rispettate le condizioni di cui al regolamento comunale specifico; - la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al Comune/SUAP del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
In conformità a quanto previsto dall’ Art. 34 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56