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Attività di pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche

Si tratta di semplificazioni nei confronti dell’attività di cui sopra, introdotte per favorire la ripresa post covid e successivamente prorogate, ampliandone anche l’applicazione ed i limiti inizialmente definiti.
Al fine di averne una maggiore comprensione, si riporta per conoscenza l’articolo 38-bis (originario) e le successive modifiche.

Art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

  1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
  2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
  3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
  4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
    In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
  5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Aggiornamento-1 (modifiche definite dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo Allegato)

All’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”, dopo le parole: “che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical” sono inserite le seguenti: “nonché le proiezioni cinematografiche” e le parole: “che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23” sono sostituite dalle seguenti: “che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente”; b) alla rubrica, dopo le parole: “dal vivo” sono aggiunte le seguenti: “e proiezioni cinematografiche”.

Aggiornamento-2 (modifiche definite dall’art.7, comma 5, del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”)

All’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».

Ultima modifica: 24 Gennaio 2024 alle 16:22

Attività di pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche

Si tratta di semplificazioni nei confronti dell’attività di cui sopra, introdotte con Art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo per favorire la ripresa post covid e successivamente annualmente prorogate fino al 31/12/2024, ampliandone anche l’applicazione ed i limiti inizialmente definiti (originariamente l’orario era tra le 8.00 e le 23.00 con un massimo di 1000 partecipanti, nel 2023 l’orario è stato ampliato fino alle 1.00, ed infine nel 2024 è stato ampliato a 2000 il numero di partecipanti).

Col comma 2 dell’art. 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201 (sotto riportato integralmente), si è dato di fatto seguito a queste semplificazioni.

Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, (compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità
artistiche e organizzative) destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Ulteriori chiarimenti
Pubblico: come specificato nella Circolare Ministeriale (modulario interno 314, del 7/5/24), in questa tipologia di spettacoli dal vivo si presuppone che il pubblico assista in maniera “passiva”; in particolare gli spettacoli di danza non devono essere impropriamente considerati facendovi rientrare attività tipiche della discoteca o dei locali da ballo, nei quali al contrario il pubblico è esso stesso soggetto attivo del ballo.

Durata dell’evento: la definizione della durata dell’evento in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, deve essere intesa sia come riferita ad un unico evento; sia nel caso di rassegne o festival svolti in più giorni, comunque articolati con orari compresi ogni giorno tra le 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

Eventi svolti in più giorni: si sottolinea che questi devono avere la specificità di rassegne e festival svolti con le stesse modalità artistiche e organizzative.

Ultima modifica: 5 Maggio 2025 alle 11:28

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